Statuto di SeSaMO
Art. 1 - COSTITUZIONE
E’ costituita l’Associazione culturale SeSaMO, senza fini di lucro, con durata illimitata e con sede in Firenze.
Art. 2 - SCOPI E CARATTERISTICHE
L’Associazione si propone di promuovere lo studio e la ricerca sul Medio Oriente e l’Africa Settentrionale, intesi in senso lato, e i loro rapporti con l’Europa a partire dalla fine del XIII secolo, organizzando progetti comuni, creando occasioni di incontro e valorizzando l’apporto degli specialisti italiani in ambito internazionale.
L’Associazione avrà carattere interdisciplinare, aperta ai contributi derivanti dalle scienze storiche, interne ed internazionali, dalle scienze politiche, sociali, economiche, giuridiche, linguistiche e letterarie dell’area in questione.
Art. 3 - I SOCI
Possono essere Soci tutte le persone fisiche italiane o straniere che operino nell’ambito degli studi e delle ricerche indicate nell’art. 2 e che condividano le finalità dell’Associazione.
Le richieste di adesione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo che può, con adeguate motivazioni, comunicare all’interessato l’eventuale mancato accoglimento della richiesta di adesione.
L’Assemblea dei Soci ha facoltà di stabilire quote associative ridotte per particolari categorie di associati.
I Soci hanno l’obbligo dell’osservanza dello Statuto e delle decisioni prese dagli organi sociali in conformità allo Statuto.
L’Associazione non contrae obblighi civili e penali nei confronti dei Soci.
Art. 4 - ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Tesoriere.
Art. 5 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, con un preavviso scritto di almeno quindici giorni; funzioni di tale organo sono:
a) indicazione delle linee generali di attività;
b) discussione e approvazione della relazione del Consiglio Direttivo riguardo all’attività svolta nell’anno precedente;
c) approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;
d) discussione e approvazione della relazione programmatica, a cui deve essere allegato il bilancio preventivo;
e) determinazione dell’entità delle quote associative annuali, eventualmente ridotte per particolari categorie di Soci.
Oltre alle competenze di cui sopra, l’Assemblea provvede altresì all’elezione, a scrutinio segreto, del Presidente, del Consiglio Direttivo e alla loro eventuale sostituzione in caso di cessazione della carica prima della naturale scadenza del mandato, nonché alla ratifica della nomina del Tesoriere.
Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in subordine, dal più anziano dei consiglieri presenti.
Il Presidente è sempre tenuto a convocare l’Assemblea quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Soci.
L’Assemblea delibera, salvo diversa indicazione, per alzata di mano e a maggioranza dei voti espressi. Ciascuno dei Soci presenti potrà, dietro delega scritta, esprimere il voto di altri due membri dell’Associazione, purché risultino in regola con il versamento della quota associativa
Art. 7 - IL PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei Soci fra i suoi membri. Il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
Entro un mese dalla sua elezione, il Presidente nomina un Segretario, scelto fra i Soci.
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, è abilitato ad aprire conti correnti bancari e postali e a incassare in nome e per conto dell’Associazione sovvenzioni ed erogazioni da parte di privati o enti pubblici.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, stabilendone l’ordine del giorno.
Art. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, fra cui il Presidente, ed è eletto dall’Assemblea dei Soci fra i suoi membri ogni tre anni.
In occasione della prima seduta successiva alla sua elezione, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti un Vice Presidente che esplica le funzioni suppletive del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni, le sue sedute sono valide con la presenza di almeno tre membri e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 9 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO
Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:
a) dare applicazione alle linee generali di indirizzo e alle iniziative approvate dall’Assemblea dei Soci, nell’ambito delle finalità statutarie;
b) svolgere attività propositiva nei confronti dell’Assemblea;
c) predisporre la relazione programmatica e la relazione sull’attività svolta da presentare all’Assemblea;
d) valutare le richieste di nuove adesioni;
e) proporre l’entità delle quote associative annuali.
Art. 10 - IL TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e la sua nomina deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci. Egli è responsabile della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese, redige il bilancio preventivo e consuntivo e cura la tenuta dei documenti contabili.
Art. 11 - INCOMPATIBILITA’
La carica di Tesoriere è incompatibile con le altre cariche sociali.
Le cariche di Segretario e Consigliere non sono fra loro incompatibili.
Art. 12 - RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI
L’Associazione può aderire ad analoghe organizzazioni a carattere nazionale e internazionale.
Art. 13 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dall’Assemblea dei Soci, con voto a maggioranza assoluta dei suoi membri.
L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea, con voto a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle vigenti norme di legge in materia.